La Corte di Cassazione (Sez. lav., sent. n. 31776/2023) ha chiarito che l’art. 53, comma 6, del d.lgs. 165/2001 va interpretato nel senso di imporre il recupero degli emolumenti percepiti a titolo retributivo o come compenso dell’esclusività, incluse le indennità connesse al tempo pieno, quando il dipendente pubblico svolga attività professionali non autorizzate o, a maggior ragione, non autorizzabili.
Accanto alle sanzioni disciplinari e alla decadenza previste per le attività incompatibili, la Corte individua possibili effetti risarcitori in sede di responsabilità amministrativo‑contabile: restituzione dell’indennità di esclusiva e, se provato, della quota di stipendio inutilmente corrisposta in relazione alle energie lavorative distolte verso attività vietate. Non opera, però, un automatismo: è necessaria la prova del danno e dell’elemento soggettivo; la violazione non discende dal mero svolgimento di attività extraprofessionale.
Ne deriva che non sussiste un’asimmetria ingiustificata tra incarichi astrattamente autorizzabili e quelli assolutamente incompatibili: si tratta di fattispecie diverse, soggette a conseguenze differenti, come ribadito anche in relazione alle preoccupazioni di cumulo indebito di emolumenti richiamate dal Consiglio di Stato (sent. n. 10089/2024).
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