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Rassegna di giurisprudenza – Autotutela e affidamento

Data:

09 febbraio 2023

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Lo studio presentato dal Consiglio di Stato, esamina, in modo sintetico e senza alcuna pretesa di esaustività, la giurisprudenza delle giurisdizioni superiori relativa al rapporto tra autotutela e affidamento e, in particolare, le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione, adottate nel periodo dal 2018 al 2022, nelle rispettive funzioni nomofilattiche e di giudice della giurisdizione. 

L’individuazione dell’arco temporale sul quale concentrare l’indagine prende le mosse dall’esigenza di offrire un angolo visuale aggiornato sulle più recenti tendenze evolutive del dibattito sul tema. 

Si tratta di tema complesso poiché il rapporto tra autotutela e affidamento è caratterizzato dalla convivenza e dalla sovrapposizione di principi di diritto civile, di diritto amministrativo, di diritto costituzionale e di diritto europeo: ne discende la difficoltà per il giudice di definire il campo di applicazione delle norme di matrice civilistica rispetto all'azione regolata dal diritto amministrativo, di contemperare l’interesse pubblico all’eliminazione dal mondo giuridico di un atto non legittimo, ma in precedenza assentito da un organo pubblico, con la buona fede del destinatario (laddove sussistente), nel rispetto di una molteplicità di principi, primo tra tutti quello della certezza del diritto, immanenti all’ordinamento giuridico nazionale e comunitario. Secondo le più recenti pronunce della Corte di cassazione il rapporto tra attività amministrativa e affidamento del privato non può essere limitato alle ipotesi di adozione di un atto amministrativo favorevole, successivamente annullato (con diverse sfumature se in sede di autotutela ovvero giurisdizionale), ma va indagato anche nei casi in cui l’amministrazione non abbia adottato alcun atto, ma abbia tenuto un comportamento “fuorviante” idoneo a condizionare le scelte del privato e, quindi, valutabile sotto il profilo risarcitorio, nella compresenza di una serie di requisiti. 

Fonte: giustizia-amministrativa.it