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Reddito di Libertà per donne vittime di violenza: domande non accolte

Data:

14 dicembre 2021

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Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2020 ha introdotto il Reddito di Libertà, un contributo economico destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.

L’Inps ha illustrato nel dettaglio la disciplina del beneficio, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi, finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori. Con il messaggio 7 dicembre 2021, n. 4352 INPS comunica che, a parziale rettifica di quanto indicato nella circolare, tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza di budget non saranno definitivamente scartate al 31 dicembre 2021. Pertanto, in caso di ulteriori finanziamenti nel corso del 2022, tali domande conserveranno la loro validità ai fini dell’accesso alle risorse e potranno essere esaminate e liquidate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Fonte: inps.it