La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia ha stabilito che ai fini della legittimità dell'avviso di liquidazione dell’imposta di registro è sufficiente che l’atto riporti gli estremi della sentenza civile sottoposta a imposta, in quanto gli interessati, essendo stati parte del giudizio, sono già a conoscenza del suo contenuto. L’avviso deve essere autosufficiente a fornire i dati relativi alla causa e all'oggetto della pretesa tributaria. Per approfondimenti: fiscooggi.it