Con la sentenza n. 224 del 7 febbraio 2022, la Commissione tributaria provinciale di Catanzaro ha stabilito che la notifica di un provvedimento di revoca della sospensione non consente al contribuente di impugnare, assieme a tale atto, ai sensi dell’articolo 2-quater, comma 1 quinquies, del Dl n. 564/1994, la correlata cartella di pagamento divenuta definitiva anche al di là dei termini perentori previsti dalla legge.
Fonte: fiscooggi.it