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Riconoscimento automatico dei divorzi extragiudiziali: un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile di uno Stato membro rappresenta una decisione ai sensi del regolamento Bruxelles II bis

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17 novembre 2022

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Nel 2013, TB, di nazionalità tedesca e italiana, e RD, di nazionalità italiana, si sono sposati in Germania. Nel 2018, a seguito di un procedimento di divorzio extragiudiziale ai sensi del diritto italiano, essi hanno ottenuto un certificato di divorzio rilasciato dall’ufficiale dello stato civile italiano. I servizi dello stato civile tedeschi hanno rifiutato la trascrizione di tale divorzio con la motivazione che esso non era stato previamente riconosciuto dall'autorità giudiziaria tedesca competente. Investita della controversia, la Corte federale di giustizia tedesca si chiede se la nozione di «decisione» di cui al regolamento Bruxelles II bis in materia di riconoscimento delle decisioni di divorzio comprenda il caso di divorzio extragiudiziale derivante da un accordo concluso dai coniugi e pronunciato dall’ufficiale dello stato civile di uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest’ultimo. Con la sua sentenza odierna, la Corte, riunita in Grande Sezione, dichiara che un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile dello Stato membro di origine, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di tale Stato membro, rappresenta una «decisione» ai sensi del regolamento Bruxelles II bis. 

Fonte: curia.europa.eu