Se in una gara telematica il file contenente l’offerta tecnica risulta danneggiato e non sono stati riscontrati malfunzionamenti del sistema, la responsabilità della mancata trasmissione del file originario ricade sull’operatore economico. La necessità di rispettare i termini per l’invio delle offerte, a garanzia della par condicio di tutti i concorrenti, non consente di poter ammettere l’invio di un nuovo file oltre tali termini. E’ quanto ha stabilito Anac con il Parere di precontenzioso N. 235 del 30 maggio 2023.
Fonte: anticorruzione.it