Secondo il Consiglio di Stato la sanatoria edilizia in area con vincolo di inedificabilità assoluta è possibile solo a condizione che si tratti di un intervento di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, previo parere della Soprintendenza. Nel caso in cui invece si realizzi una nuova costruzione, l’abuso non è sanabile. Secondo i magistrati amministrativi il combinato disposto dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e dell’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, comporta che un abuso commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non può essere condonato quando ricorrono, contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) l’imposizione del vincolo di inedificabilità prima della esecuzione delle opere;
b) la realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio;
c) la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, sia esso assoluto o relativo, è cioè consentita la sanatoria dei soli abusi formali).
Fonte: anci.it