Il Collegio interviene relativamente all’applicazione della disciplina che regola l’istituto delle progressioni verticali, così come previsto dall’art. 22, comma 15, del D.Lgs n.75-2017, evidenziando, con riferimento a quale categoria debba intendersi applicato il limite della percentuale del 30% dei posti previsti nei piani dei fabbisogni, che: “il limite del 30% da rispettare debba intendersi riferito al solo numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria, e non al numero assoluto dei posti previsti per qualsiasi categoria o area, condividendo l’ampia giurisprudenza contabile formatasi sul punto e dalla quale la Sezione Toscana non intende discostarsi inoltre precisano, i giudici contabili, nel limite del 30%, devono essere ricomprese anche le assunzioni per mobilità in quanto il decreto crescita -D.L. 34-2019,convertito in L. 58-2019 - che consente alle amministrazioni di effettuare tutte le assunzioni a tempo indeterminato entro il volume di spesa di personale attivabile in base al rapporto che essa avrà con la media delle entrate correnti dell’ultimo triennio - si applica a tutte le forme di assunzione concorso pubblico, mobilità e scorrimento della graduatoria, che “contribuiscono a determinare il volume di spesa del personale, rilevante al fine di determinare i limiti assunzionali in rapporto alle entrate correnti”.
Fonte: aranagenzia.it