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Sezione giurisdizionale Toscana sentenza n.168/2021 Pubblico Impiego – Licenziamento - Obbligo di restituzione delle retribuzioni percepite per prestazioni illecite

Data:

12 maggio 2021

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Il Collegio esamina un caso di licenziamento per avvenuto superamento del periodo massimo di comporto in relazione agli emolumenti percepiti come corrispettivo di una prestazione che trovi fondamento in una causa illecita. In tal caso, a parere dei giudici, “l’ipotesi dannosa “trascina” e “coinvolge” tutte gli esborsi subiti dall’amministrazione in virtù della causa illecita che, come tali, devono essere reintegrati, non potendosi ipotizzare il permanere in piedi di una prestazione fiscale che abbia come corrispettivo l’erogazione di retribuzioni che, a loro volta, trovino fondamento in una causa illecita. In tal senso sull’argomento si sono pronunciate di recente le Sezioni Riunite della Corte dei Conti che, con sentenza n. 24-2020-QM-SEZ, hanno stabilito che, nelle ipotesi di danno erariale derivante da erogazioni retributive non dovute per prestazioni rivelatesi illecite, la restituzione di quanto percepito deve avvenire al lordo e non al netto delle trattenute. 

Fonte: aranagenzia.it