Il Tar Catania, sez. I, con sentenza n. 933/2022, ha precisato che nello specifico contesto del project financing, in virtù della specialità della disciplina dettata dall’art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016, in considerazione della rappresentata fase prodromica ivi codificata, antecedente al vero e proprio procedimento selettivo, cui le garanzie partecipative ex lege si attagliano, l’incompletezza della proposta del privato non obbliga l’ente all’attivazione del soccorso procedimentale. L’Amministrazione, in tale speciale fase, non ha il dovere, ma ha piuttosto il potere di disporre integrazioni istruttorie.
Fonte: giustizia-amministrativa.it