L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 183 dell’8 aprile 2022, chiarisce che le opere di riqualificazione e difesa del litorale e del relativo abitato di un comune non sono riconducibili tra quelle di urbanizzazione primaria e secondaria tassativamente indicate nella legge n. 847/1964 o nel Testo unico sull'edilizia, circostanza che esclude l’applicazione dell’aliquota Iva nella misura ridotta del 10% sui relativi corrispettivi (numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte terza, del Dpr n. 633/1972).
Fonte: fiscooggi.it