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Sugli interventi edilizi ammissibili nelle aree in cui non sono stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi; nonché sulla diversità tra le funzioni del responsabile del procedimento e quelle del dirigente

Data:

02 marzo 2023

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Ai sensi dell’art. 9 t.u. edil., nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, sono consentiti solo gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 3 dello stesso testo unico, che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse; non sono, pertanto, consentiti interventi di nuova costruzione. 

Non è illegittimo l’atto di diniego del permesso di costruire adottato dal dirigente in quanto basato su elementi ostativi non rilevati nella precedente istruttoria da parte del responsabile del procedimento; infatti, i compiti del responsabile del procedimento, di natura preparatoria, sono diversi e non sovrapponibili a quelli del dirigente della unità operativa, cui spetta invece l’adozione del provvedimento finale; inoltre, non è configurabile il vizio di contraddittorietà dell’azione amministrativa quando il raffronto è operato fra le diverse fasi del medesimo procedimento. 

Fonte: giustizia-amministrativa.it