È ammissibile l’impugnazione immediata del bando volta a contestare l’errata configurazione economico-giuridica del rapporto (concessione di servizi anziché appalto di servizi, nella forma del leasing operativo) e l’assoluta insostenibilità economica della base d’asta proposta (condizioni di non sostenibilità economica oggettivamente impeditive della partecipazione, integranti dunque “clausole escludenti”), poiché incidenti direttamente, con assoluta e oggettiva certezza, sull’interesse delle imprese di settore, in quanto preclusive, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, di un’utile partecipazione alla gara.
Fonte: giustizia-amministrativa.it