Sì, è legittima l’esclusione dalla competizione elettorale del candidato condannato a una pena superiore a sei mesi per falso ideologico, se il reato è stato commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri legati a una pubblica funzione, come nel caso di un sindaco che attesta falsamente spese per progetti di accoglienza migranti.
Questo è previsto dall’art. 7, comma 1, lett. d) del d.lgs. 235/2012, che stabilisce l’incandidabilità per condanne definitive relative a delitti commessi nell’esercizio di pubbliche funzioni, con pena superiore a sei mesi.
Fonte: giustizia-amministrativa.it