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T.a.r. Lazio: pronuncia sull’inammissibilità dei motivi di ricorso “a catena”

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10 novembre 2022

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Sono inammissibili i motivi di ricorso definiti “a catena”, profilati, cioè, dal concorrente collocato in posizioni più arretrate in graduatoria, per effetto dello scorrimento della stessa, che, sia pure avvenuto a seguito della favorevole definizione del contenzioso, non costituisce l’esito di una rinnovata ponderazione degli interessi nonché di un’acquisizione di nuovi elementi fattuali. 

Nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, gli operatori economici (non solo i secondi classificati, ma anche i concorrenti graduati in posizioni ulteriori) sono, infatti, onerati a dedurre eventuali vizi da cui possa derivare loro un “effetto utile”, anche di ordine strumentale alla riedizione dell’intera procedura, entro il termine di 30 giorni, decorrente dal momento in cui essi ne abbiano avuto conoscenza, o avrebbero potuto averne conoscenza adoperando l’ordinaria diligenza. 

Laddove, invece, a proporre ricorso sia un diverso operatore, il quale ottenga l’annullamento dell’aggiudicazione in sede giurisdizionale, l’impresa terza rimasta in gara può far valere vizi di legittimità propri della sola rinnovata aggiudicazione e non degli atti precedenti, atteso che il nuovo provvedimento di aggiudicazione ha quale presupposto gli atti di gara ormai inoppugnabili. 

Fonte: giustizia-amministrativa.it