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TAR Lazio: la tutela del whistleblower sussiste anche se agisce per un interesse personale 

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19 gennaio 2023

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L’art. 54-bis d.lgs. n. 165 del 2001, che disciplina il regime di tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti (c.d. whistleblowers), non richiede che la segnalazione delle condotte illecite sia disinteressata (ovvero avvenga nell’esclusivo interesse dell’amministrazione) sicché le tutele avverso gli atti ritorsivi previste nella citata disposizione trovano applicazione anche con riferimento a segnalazioni che – pur rivestendo una forma impropria (ad esempio, la forma di una diffida) – sono volte a sottoporre agli organi di controllo (interni, RPCT, e esterni, autorità giudiziaria e ANAC) condotte che integrano contemporaneamente una violazione dei diritti del lavoratore e al contempo fatti illeciti lesivi degli interessi pubblici. Conseguentemente, le disposizioni di cui agli artt. 54-bis, commi 6 e 7, d.lgs. n. 165 del 2001 si applicano anche in relazione alle segnalazioni di illeciti connesse a rivendicazioni personali del lavoratore (ovvero quando l’interesse all’integrità della p.a. coincide o si accompagna con l’interesse privato del segnalante), fatta salva l’ipotesi in cui – per l’inconsistenza delle accuse e per le concrete modalità di utilizzo della segnalazione da parte del lavoratore – possa ragionevolmente affermarsi che la segnalazione non sia in alcun modo orientata a promuovere anche l’integrità della pubblica amministrazione ma sia finalizzata solo a generare pressioni sul datore di lavoro al fine di perseguire un interesse privato del lavoratore, ovvero abbia un carattere del tutto strumentale e non in linea con la ratio dell’art. 54-bis, che, se da un lato non richiede il disinteresse del segnalante, certamente presuppone la buona fede della segnalazione. 

Fonte: giustizia-amministrativa.it