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Tar Lazio: sulla portata e sui presupposti degli interventi edilizi ampliativi previsti dalla legislazione della Regione Lazio

Data:

26 gennaio 2023

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L’art. 1 della legge regionale del Lazio n. 7 del 2017, così come l’art. 5, comma 9, del d.l. n. 70 del 2011 di cui costituisce attuazione, è norma eccezionale e derogatoria; pertanto, gli interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche col riconoscimento di una volumetria aggiuntiva quale misura premiale, non sono suscettibili di interpretazione estensiva e non possono essere consentiti al di fuori dei casi e delle ipotesi espressamente previsti dalla legge stessa.

L’art. 1, comma 1, lett. b), della legge regionale del Lazio n. 7 del 2017 subordina l’assentibilità degli interventi previsti dalla legge stessa al conseguimento delle finalità di interesse pubblico da essa contemplate. Pertanto, gli interventi su edifici in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati sono consentiti a condizione che, attraverso gli interventi edilizi stessi, si concorra alla riqualificazione di aree urbane degradate o di aree produttive, dovendosi escludere ogni generalizzata liberalizzazione degli interventi edilizi ampliativi degli edifici esistenti ove non connessi al perseguimento delle finalità previste dalla legge.   

Fonte: giustizia-amministrativa.it