Le novità dell’ordinanza del 22 ottobre 2021 del Ministero della Salute:
- gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione;
- aggiornata la lista dei Paesi e territori di cui all'elenco C, D ed E dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, con relative disposizioni e condizioni;
- in caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui al comma 2, lettera b) dell’Ordinanza, fermo restando l'obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto dal comma 2, lettera c), si applica la misura dell'isolamento fiduciario per cinque giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.
Fonte: trovanorme.salute.gov.it