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Utilizzo delle risorse relative ai contributi per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e alle opere pubbliche per l’efficientamento energetico e sviluppo sostenibile a valere sul PNRR

Data:

23 dicembre 2021

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Per quanto concerne alle risorse di cui all’articolo 1, commi 29 e ss. (L. n.160/2019), i Comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 (interventi di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili), fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Per i contributi relativi al triennio 2022-2024, i Comuni sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.

Comunicato DAIT del 17 dicembre 2021